venerdì, giugno 22, 2007

Sono uno scrittore

Sul blog scrivo poco d'accordo, ma non è che non faccio un cazzo. Mentre Leonardo si dà alla politica, io mi dedico all'arte


Modena, li 21/06/2007


Alla
Provincia di Modena
Ufficio VIA
v.le J. Barozzi, 340
Modena




Oggetto: Osservazioni riguardo la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa alla realizzazione del Centro guida sicura di Marzaglia

Io sottoscritto xxxxxxxx xxxxxxx, nato a Modena il 5/5/1972 e ivi residente, in nome e per conto del “Coordinamento cittadino contro l’autodromo di Marzaglia” avente sede in Modena, via Pomposiana 271, sono a presentare ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 9/1999 e ss.mm., le seguenti osservazioni allo Studio di Impatto Ambientale presentato dal proponente del progetto “Centro guida sicura” di Marzaglia nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

1. INCOMPATIBILITA’ DEL PROGETTO CON IL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI MODENA


Premesso che:
1. La zona oggetto del progetto in questione, definita all’area 03 - parte A - della tavola n° 1740 della normativa coordinata delle zone elementari del Piano Regolatore Generale del Comune di Modena, è classificata nel PSC come zona FF3 “per attrezzature connesse
all’ambito fluviale”

2. Il Piano Strutturale Comunale, all’art. 8.5 - Perimetri FF3 per attrezzature connesse agli ambiti fluviali dispone che “Le aree comprese in tali perimetri sono destinate allo sviluppo di attrezzature e servizi per attività del tempo libero connesse agli ambiti fluviali, con particolare riferimento a sport acquatici, golf, equitazione ed in genere agli sport che comportano elevato impegno di superficie, nonché ad attrezzature per il ristoro.”

3. Dichiara il proponente (pag.14 della Relazione Generale del SIA) che la prima e largamente principale funzione del Centro Guida Sicura “dal punto di vista del numero di utilizzi e della frequenza, è quella di utilizzo del circuito insieme alle altre quattro piste nell’insegnamento della guida”.

4. Dichiara altresì il proponente (pag.13 della Relazione Generale del SIA) che si tratta di una scuola guida specializzata in cui “il centro mette a servizio di diverse categorie di utenti, in primo luogo quelle più sensibili al problema della sicurezza stradale come autisti di professione, giovani neopatentati e forze dell’ordine, le più moderne tecniche di insegnamento capaci di istruire gli allievi nella gestione delle situazioni critiche e nell’utilizzo corretto dei nuovi sistemi elettronici di cui molte autovetture sono ormai dotate”.

SI OSSERVA CHE

il Centro Guida Sicura non rientra nelle attività comprese all’art. 8.5 del PSC, non potendo l’attività di scuola guida, che il proponente dichiara essere preminente, costituire in alcun modo “attività del tempo libero connessa all’ambito fluviale”.
In particolare:
• non è connessa all’ambito fluviale per evidenti motivi
• non costituisce attività del tempo libero in quanto diretta in primo luogo alle categorie degli autisti di professione, dei giovani neopatentati e delle forze dell’ordine.
• non costituisce sport


2. VIOLAZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE ALLARGATA (PA2) PREVISTA DAL PSC A TUTELA DEL CAMPO ACQUIFERO DI MARZAGLIA

Premesso che:

1. Il fabbricato principale del progetto (la cosiddetta “stecca”)è parzialmente edificato all’interno dell’area di protezione allargata (PA2) prevista dal PSC a tutela del pozzo acquifero C4 (37), la qual cosa è evidenziata sia all’interno della Relazione Generale del proponente che, graficamente, nella Tavola Grafica n.29 – MITIGAZIONI, presentata dal proponente in allegato al SIA.

2. In tale area, essendo classificato il campo acquifero di Marzaglia come “vulnerabile”, il PSC (artt. 7.3 e 7.4) vieta l’insediamento di:
– fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni destinati a medie e grandi strutture di vendita;
– fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicale trasformazione e destinati ad altre attività;
– nuovi alberghi ed esercizi pubblici

3. L’art. 7.4 comma 2 del PSC recita: “Su acquiferi vulnerabili sono ammessi il solo ampliamento e adeguamento di edifici esistenti e delle loro pertinenze (…)”

4. Secondo le Tabelle riassuntive delle superfici utili degli edifici (pag. 117 e ss. della Relazione Generale del SIA), la superficie complessiva di albergo, ristorante, bar e aree di vendita propriamente dette contenute all’interno del fabbricato principale di cui sopra assomma a 9.656,22 mq su 15.053,21 mq di superficie utile totale, rappresentandone cioè il 64,15% nonché il 61,73% dell’intera superficie progettuale edificata. La superficie complessiva delle sole strutture commerciali di vendita propriamente dette (4.234,17 mq), rappresenta il 28,13% di tutta la superficie utile dell’edificio principale.

SI OSSERVA CHE

l’edificazione come da progetto del fabbricato principale del Centro Guida Sicura è vietata dal PSC, ricadendo esso nelle casistiche delle interdizioni di cui agli artt. 7.3 e 7.4 sopra citati.

Considera a riguardo il proponente che il pozzo a tutela del quale è stata prevista l’area di rispetto allargato PA2 “non è ancora concessionato né attivo, in quanto previsto come pozzo di riserva, e di conseguenza nessun rispetto ne deriva fino alla data della sua entrata in esercizio, per la quale non possono essere fatte previsioni” (pag. 51 della Relazione Generale del SIA), ma tale osservazione è da respingere in toto perché quando il pozzo entrerà in esercizio non sarà certo possibile rimuovere l’edificio o parte di esso dall’area di protezione.



3. IMPATTO SU SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)
Premesso che:
1. Sono presenti, a poca distanza dalla zona del progetto, due Siti di Importanza Comunitaria (SIC), previsti dalla direttiva europea 92/43/CEE “Habitat” recepita con D.P.R. 357/1997 e ss.mm., denominati Colombarone (IT4040012 SIC) e Casse di espansione del Secchia (IT4030011 SIC), quest’ultimo classificato anche come Zona di Protezione Speciale (ZPS) della rete comunitaria “Natura 2000” e
identificato dal codice IT4030011 ZPS.

2. Il SIC Colombarone si trova ad una distanza minima in linea d’aria di circa 2,4 Km dall’area del progetto “Centro guida sicura” mentre l’area SIC e ZPS Casse di espansione del Secchia si trova ad una distanza minima in linea d’aria di circa 1,8 Km.

3. Il fiume Secchia è altresì individuato come “corridoio ecologico principale” nella mappa delle Reti Ecologiche censite sul territorio provinciale dalla Provincia di Modena nel corso del progetto Life Econet e pubblicate sulla “Agenda Strategica per lo sviluppo della Rete ecologica nella pianura modenese”. Nella medesima mappa la via Pomposiana, nel tratto in cui costituisce il confine dell’area del Centro Guida Sicura, è classificata come “Fascia di rispetto periurbana” e “Direzione di collegamento per il completamento della rete”.

SI OSSERVA CHE

Il progetto in questione impatta sicuramente, almeno con le emissioni acustiche, i due SIC e la ZPS in questione. In aggiunta all’impatto diretto sui due siti vi è infatti da considerare l’impatto indiretto e ancora più significativo sul corridoio ecologico principale tra i medesimi, ovvero il fiume Secchia, che si trova a una distanza di circa 1,4 Km dall’area e l’impatto sul corridoio ecologico secondario costituito da via Pomposiana, che si trova ad una distanza di 0,0 Km dall’area.

Stante dunque la certezza di impatto significativo, diretto e indiretto, sui SIC menzionati, si riscontra tra i documenti presentati dal proponente l’assoluta mancanza della “Relazione di incidenza”, obbligatoria in base agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm. a prescindere dalla localizzazione del piano/progetto all’interno o all’esterno del sito stesso (si può vedere in proposito, ad esempio, la Guida all´interpretazione dell´articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE edita dalla Commissione Europea) e preliminare alla Valutazione di Incidenza spettante al soggetto competente all’approvazione del progetto, secondo quanto previsto dall’art. 6 della L.R. 7/2004.



4. NECESSITA’ DI OSSERVAZIONI IN LOCO AL FINE DI VALUTARE L’IMPATTO DEL PROGETTO SULL’AVIFAUNA
Premesso che:
1. Secondo lo studio “Censimento faunistico in zona Marzaglia” eseguito dalla LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) e depositato presso il Comune di Modena settore Ambiente, già allegato dallo scrivente in occasione dello Screening al progetto, avente per specifico oggetto di osservazione il bosco di pino strobo, risulta l’avvistamento e la probabile nidificazione, tra le altre, della
specie Averla Cenerina Lanius Minor.

2. Che tale specie è presente nell’allegato I e ss.mm. della Direttiva 79/409/CEE, la cosiddetta “Direttiva Uccelli” tra quelle di prioritaria tutela, nonché nella Lista Rossa italiana specie vulnerabili (Frugis e Schenk 1981, Gustin e Petretti 1997) e nella Lista Rossa Emilia Romagna specie minacciate di estinzione (Gustin et al.,1997)

3. Che lo stesso studio della LIPU peraltro, risalente al 1998, appare datato rispetto alle modificazioni che possono essere intercorse nella zona nel corso degli ultimi anni anche in seguito all’avvio del progetto bosco-fattoria della Coop Rinatura.

SI OSSERVA CHE

E’ necessario, preliminarmente a qualsiasi valutazione di incidenza del progetto, aggiornare il quadro conoscitivo delle specie faunistiche presenti nell’area con osservazioni dirette, da condursi in loco, a carico del proponente, per un tempo congruo ad una corretta valutazione scientifica dello stato di fatto.



5. ANALISI GEOTECNICA – CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI DI FONDAZIONE (ALLEGATO 1)

SI OSSERVA CHE

- Pag. 13 – Definizione della sismicità di riferimento: viene presa in considerazione la classificazione sismica definita dall’OPCM n. 3274/2003, dove il territorio comunale di Modena è classificato in zona sismica 3; a questa si associa un’accelerazione orizzontale massima convenzionale, di un eventuale sisma, pari ad a=0,15g. Nel testo viene anche indicato che nel recente OPCM n. 3519/2006 è ridefinita l’accelerazione sismica della zona, elevata ad un valore di a=0,25g, sensibilmente più severo e cautelativo. I calcoli successivi (pagg. 19, 23), per la determinazione dell’accelerazione effettiva sul lotto, vengono però effettuati utilizzando il valore a=0,15g. Premettendo che tale scelta risulta del tutto legittima dal punto di vista tecnico e normativo, in attesa di recepimento da parte della regione, si ritiene però necessario utilizzare il valore a=0,25g, in modo da determinare valori maggiormente prudenti, ed una classificazione del lotto più severa, tenendo conto anche della complessità degli interventi previsti. Si propone pertanto di rivedere i calcoli effettuati in questa parte.

- Pag. 21 – Amplificazione sismica – Considerazioni generali: in relazione viene detto che la misura dell’impedenza sismica dei terreni in oggetto non è attuabile per le dimensioni dell’area. Si osserva però che l’area non risulta così grande da non permettere un’adeguata misura puntuale di tale parametro, peraltro facilmente ottenibile in quanto funzione della velocità delle onde di taglio (vs) e del peso di volume del materiale. Viene anche sottolineato, il relazione, che non viene effettuata una micorzonazione sismica reale sul lotto in oggetto, in quanto modelli matematici (Shake, Flush e Quad4) risultano di difficile applicabilità richiedendo un input accurato dei dati (caratteristiche geotecniche del terreno, moto sismico di riferimento), e ritenendo infine di applicare un metodo speditivo (Medvedev). A fronte di tale situazione e della complessità del progetto, si ritiene invece che sia necessaria l’elaborazione di una microzonazione sismica derivante da dati misurati sul lotto, e non basata su metodi empirici semplificati. Si propone pertanto lo stralcio di questa parte, e la sostituzione con una relazione maggiormente approfondita e con l’applicazione di modelli matematici accurati.

- Pag. 24 – Liquefazione: non ci trova d’accordo l’affermazione per la quale non esiste rischio da liquefazione in quanto non sono presenti orizzonti sabbiosi saturi. Infatti le stratigrafie dei sondaggi eseguiti sull’area mettono in evidenza la presenza di numerosi livelli, compresi nei primi 15 m, caratterizzati da sedimenti sabbiosi, sabbioso-limosi o limo-sabbiosi, potenzialmente liquefacibili. Il fatto che attualmente tali orizzonti non siano saturi non esclude che essi possano divenire sede di acquiferi freatici duraturi o di acquiferi sospesi, in occasione di importanti eventi meteorici. Si ritiene pertanto che, per garantire la massima sicurezza del manufatto anche in termini di rischio di liquefazione, sia necessario eseguire una specifica verifica nelle condizione maggiormente cautelative, vale a dire considerando saturi i livelli sabbiosi rilevati nel corso dei sondaggi.

- Pag. 25 – Indagini geognostiche: come noto, un’adeguata caratterizzazione dei terreni di fondazione necessita di parametri geotecnici misurati direttamente, o attraverso specifiche prove in situ o con indagini di laboratorio. Per terreni del tipo in oggetto risultano molto utili prove in foro SPT, in special modo sugli orizzonti ghiaiosi, i quali non sono interessati, se non marginalmente, dalle indagini penetrometriche. A questo tipo di prove si associano spesso prelievi di campioni indisturbati significativi, da conferire presso laboratorio geotecnico, per la determinazione dei parametri geotecnici indispensabili per la verifica del terreno di fondazione. Nel corso del sondaggio effettuato nell’ottobre del 2006, così come negli altri sondaggi effettati sul lotto precedentemente, non sono state effettuate prove SPT e non si sono prelevati campioni indisturbati; i parametri geotecnici sono pertanto desunti dalle sole indagini penetrometriche, le quali non possono fornire dati sugli orizzonti ghiaiosi. Si osserva pertanto che per un’adeguata caratterizzazione geotecnica del lotto è opportuno eseguire almeno n. 2 ulteriori sondaggi a carotaggio continuo, da spingersi sino ad una profondità di almeno –30.0 m, con l’esecuzione ogni 2,0 m di profondità di prove SPT (con punta aperta nei terreni fini e punta chiusa nelle ghiaie), ed il prelievo, ove possibile, di campioni indisturbati sui quali effettuare successivamente indagini geognostiche in laboratorio. I sondaggi, il prelievo dei campioni e le prove geotecniche devono essere eseguite conformemente alle norme AGI. Alla luce degli ulteriori parametri geotecnici misurati, occorrerà poi provvedere alla revisione dei calcoli relativi alla capacità portante del terreno.



6. RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO – (ALLEGATO 2)

SI OSSERVA CHE

1. Il valore differenziale di immissione non può essere verificato attraverso le mappe acustiche poiché rappresentano il livello diurno (Lepeq, d), mentre il valore differenziale innanzitutto va verificato all’interno delle abitazioni a finestre aperte ed inoltre deve essere riferito al tempo di misura non si deve operare alcuna “diluizione” dei livelli sonori. Inoltre il livello differenziale deve essere valutato considerando i complessivi valori di immissione sia del rumore residuo che del rumore prodotto da tutte le attività collegate al nuovo centro di guida sicura. Tale valutazione potrebbe essere quindi eseguita solo adottando e specificando le necessarie ipotesi (attenuazione tipica delle finestre aperte, ecc...). Soprattutto è necessario approfondire il rispetto del valore differenziale presso edifici critici come il
n.50, 51 e 52.

2. Le due tabelle, riportate in Allegato 2.5, contengono i risultati delle simulazioni puntuali eseguite in corrispondenza dei ricettori individuati che corrispondono agli edifici residenziali presenti nella zona; il calcolo è stato eseguito all’altezza di 1,5 m dal piano campagna, incrementando poi l’altezza di 3 m per ogni piano successivo al primo. Si presume quindi che dove ci sia scritto 1° Piano si intenda piano di campagna (altezza di 1,5m) e 2° piano si intenda primo piano (altezza 4,5m) Presso gli edifici 51,52 il valore ottenuto dal modello è riferito quindi alle due altezze citate, sarebbe interessante verificare il livello di rumore all’altezza di 7,5 metri (denominato 3° Piano) in quanto l’altezza di 4,5 metri è praticamente uguale a quella della barriera acustica (alta 4 metri) che protegge sensibilmente il ricettore. Se attualmente l’edificio 51 e/o 52 non hanno luoghi adibiti all’utilizzo delle persone con altezza superiore ai 4,5 metri verificare che gli strumenti urbanistici del comune di Modena non permettano di innalzare un nuovo piano. Come si può osservare dai dati della tabella 1, per esempio nel punto 52 lato nord (dove il livello differenziale è molto vicino al limite imposto dalla zonizzazione acustica), la differenza di rumore tra il 1° piano e 2° piano post operam è pari a 1,8 dBA mentre ante operam è pari a 0,8 dBA. Sorgenti vicine causano incrementi maggiori di rumorosità al variare dell’altezza del ricettore sensibile.

3. Indicare la presenza di ulteriori aree edificabili previste dagli strumenti urbanistici comunali, prossime al nuovo centro ed eventualmente esprimere un giudizio in merito al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per queste aree, soprattutto rispetto alle altezze che tali edifici possono raggiungere.



7. RELAZIONE SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA – (ALLEGATO 3)

SI OSSERVA CHE

Nella fase di cantiere si dichiara che gli effetti provocati sulla qualità dell’aria (in particolare sulle concentrazioni delle polveri) dall’attività di carico e scarico del materiale, dalle attività di escavazione e dall’erosione eolica di terreno nudo sono trascurabili in quanto si tratta di terreno umido. Al contrario nella pagina seguente (pag 36/39) si dichiara che l’umidità delle piste potrebbe essere pari al 4% nella situazione peggiorativa, umidità piuttosto bassa. Oltre a ciò nell’analisi meteo si parla di un 20% di giorni piovosi. Sembrerebbe che l’umidità dell’area sia molto bassa. E’ necessario chiarire queste affermazioni contrastanti. Sia nel caso della conferma di terreno secco o umido sarebbe gradita la presentazione di una nuova simulazione, in particolare:
1) se terreno secco simulazione con contributo dell’erosione eolica e dell’attività di escavazione;
2) se terreno umido simulazione modificando l’umidità delle piste.



8. IL SISTEMA IDRICO SOTTERRANEO – (ALLEGATO 5)

SI OSSERVA CHE

- Pag. 5-6 – 2.4 PSC: Si veda osservazione n.2

- Pag. 33 – 4.2.1 – Vulnerabilità degli acquiferi – Settore occidentale – ex cava Polo 5.2: nella reazione viene sostenuta la tesi per la quale nell’area ex cava del polo 5.2 si è passati da un grado di vulnerabilità alto ad un grado di vulnerabilità media, per effetto dell’asportazione della ghiaia superficiale e del successivo parziale tombamento della cava con materiali fini. E’ però possibile osservare che il tombamento della cava con materiali fini non rappresenta di per sé un incremento della protezione degli acquiferi. Innanzi tutto non è chiaro con che materiali è stato effettuata tale operazione, che spessori sono stati messi in posa, le modalità di costipamento del materiale; mancano peraltro analisi specifiche su quel materiale, quali prove di permeabilità in situ, granulometrie; in sintesi non vi è un riscontro certificabile su queste asserzioni. Si ritiene pertanto che debbano essere eseguite specifiche indagini sull’area tombata, allo scopo di determinare l’effettiva efficacia di tale impermeabilizzazione, attraverso determinazione del il tipo di materiale utilizzato, gli spessori e la permeabilità superficiale. Alla luce dei dati così ottenuti occorrerà poi ridefinire la vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento e pertanto provvedere ad integrare la valutazione
degli impatti sull’elemento idrogeologico.

- Pag. 41 – 5 – Analisi del rischio di inquinamento delle acque sotterranee: viene sottolineato che l’attività prevista rappresenta un pericolo modesto di inquinamento delle falde. Tale affermazione non appare condivisibile in quanto il progetto prevede la realizzazione di un albergo, museo, sala conferenze e di un’ampia zona commerciale. A questo si aggiungono le quattro piste previste e soprattutto l’anello esterno, il quale, seppur saltuariamente, può essere utilizzato per lo svolgimento di gare sportive. All’anello esterno sono connessi box, assimilabili ad auto-officine. Uno scenario di questo tipo permette di ritenere almeno medio, se non alto, il grado di vulnerabilità territoriale soggiacente sull’area in esame una volta a regime l’attività prevista. A tal proposito occorre rivedere la valutazione effettuata e i successivi conseguenti capitoli.

- Pag. 52 – 6. Mitigazione degli impatti negativi: vengono qui proposti tre interventi di tutela e mitigazione degli impatti su tre differenti aree: n. 2 bacini di laminazione e l’area ribassata. Non sono illustrate invece le opere di mitigazione che possono interessare le restanti zone dell’area in oggetto, da integrarsi con le modalità di smaltimento delle acque superficiali, nell’ipotesi di sorgenti di inquinanti, in un’ottica di ulteriore auspicabile cautela nei confronti soprattutto del vicino campo pozzi di Marzaglia.



9. ASSENZA DI UN BILANCIO IDRICO

Premesso che:

Scrive il proponente (pag. 125 della Relazione Generale del SIA):
L’elevato utilizzo di acqua per il funzionamento di queste attrezzature prevede un recupero e riciclo dell’acqua (eccetto quella persa per evaporazione o trasporto fuori dalle aree di recupero) grazie all’utilizzo di un invaso di laminazione che filtra le acque dalle piste e le convoglia verso la rete principale delle acque bianche lungo la strada Pomposiana.( vedi Allegato n°4 e 5).
SI OSSERVA CHE
Manca assolutamente, nella relazione generale come negli allegati, un bilancio idrico che quantifichi almeno:
 Perdita di ricarica per le falde acquifere dovuta all’impermeabilizzazione dell’area a causa dell’intervento

 Quantità di acqua persa per evaporazione o trasporto fuori dalle aree di recupero e conseguente aggravio sul bilancio idrico globale dell’operazione



10. ERRORI DI COMPRENSIONE DEL PROPONENTE CIRCA IL CONTENUTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE CITATE NEL SIA

In diversi punti della Relazione Generale del SIA il proponente insiste sul fatto che il Centro Guida Sicura sia una moderna necessità di ogni città che si rispetti al fine di adempiere agli obblighi imposti dalle nuove normative europee in materia di sicurezza stradale.
Andiamo a vedere cosa ci sia di vero in tutto questo.

Scrive a riguardo a pag.15 della Relazione Generale il proponente:
Per quanto riguarda le previsioni relative alla tipologia della domanda di intervento e alla copertura garantita dal progetto elenchiamo brevemente l’analisi relativa all’utenza prevista, anche in
relazione alla probabile (se non certa) ridefinizione delle Direttive Europee in materia di Sicurezza Stradale, di patenti ed esami.

A quali Direttive Europee di probabile (se non certa) ridefinizione starà mai facendo riferimento? La curiosità ci rode.

Prosegue il proponente:
Tutti questi neo-patentati, seguendo le Direttive Europee, dovranno svolgere, in prospettiva, un certo numero di ore di training su pista speciale (per le categorie maggiori almeno 8, se vogliono conseguire la cosiddetta "patente professionale").

E poi ancora (pag. 16):
Riteniamo prudente ipotizzare una domanda crescente almeno per 10 - 15 anni, in funzione anche della tempistica prevista per l'entrata in vigore delle Direttive Europee in materia di patenti e di esami.

Di nuovo si citano non meglio precisate Direttive Europee.
Ma qui il riferimento alle 8 ore almeno delle categorie maggiori, quello alla materia patenti ed esami ed al conseguimento dell’abilitazione professionale, ci fa venire il dubbio che la direttiva cui si fa riferimento sia la 2003/59/CE “Sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri”. Che all’ALLEGATO I - REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE, Sezione 2, punto 2.1 recita: “(…) Ogni conducente può effettuare al massimo 8 ore delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte (…)”

Dunque è il senso globale della Direttiva che appare stravolto: laddove il legislatore si preoccupa di fissare un limite massimo alle ore, solo eventualmente peraltro, trascorse dall’allievo su un terreno speciale, il proponente interpreta questo come l’obbligo per ogni allievo di passare almeno 8 ore in pista.
Inoltre dimentica di dirci che il legislatore ammette il “simulatore di alta qualità” come alternativa alle prove su percorso speciale: hai visto mai che forse non sono le Direttive Europee ad imporci di cementificare la campagna modenese ?

Ma andiamo avanti. Scrive il proponente (pag. 94 della Relazione Generale) che “la Direttiva Europea 2006/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in particolare prevede entro cinque anni dall’approvazione la modifica di una serie di paragrafi alle normative dei singoli stati concernenti alla Patente di guida ed in un paragrafo specifico chiede che le prove di valutazione riservata alle manovre venga effettuata possibilmente su di un apposito percorso di prova. Ciò permetterà al progetto di presentarsi come uno dei primi tracciati in grado di rispondere alle esigenze manifestate dalla Comunità europea, oltre a significare che l’impegno per una nuova politica relativa alla sicurezza sulla strada passa, a giudizio dei maggiori legislatori, attraverso le piste di Guida Sicura (…)”

E chi siamo noi per sottrarci al giudizio dei maggiori legislatori?
Vediamolo questo giudizio: la Direttiva citata, all’ ALLEGATO II - I. REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA, punto 10, recita: La parte di prova di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di un apposito percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacità del candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che dovranno essere quanto più vari possibile.

Dove ha trovato il proponente quel “possibilmente” ? Dispone di una versione della normativa non ancora distribuita ai cittadini ?
Anche qui il senso complessivo che se ne desume è esattamente l’opposto di quanto vorrebbe dimostrare il proponente: il legislatore intende dare facoltà agli esaminandi, eventualmente, di effettuare parte dell’esame su un percorso speciale. Ma è ben evidente che non c’è alcuna direzione o trend legislativo a riguardo, come vorrebbe far credere il proponente. Il legislatore anzi pone l’attenzione e si preoccupa di dettagliare gli obblighi riguardo la parte di prova che si svolge sul traffico. Forse perché la considera più efficace ? Chissà.

Prosegue ulteriormente il proponente:
“(…) nella stessa direzione infatti va la Legge 286/2005 dedicata alla professionalità dei conducenti, che prevede una formazione obbligatoria di 280 ore con esami (…)”

Il Decreto Legislativo 286/2005 altro non è che l’atto di recepimento, da parte italiana, della già menzionata Direttiva 2003/59/CE. E si limita dunque a fissare il medesimo massimo, sempre eventuale, di 8 delle 20 ore di guida individuale che un allievo può trascorrere su terreno speciale. Le 280 ore di cui parla il proponente sono semplicemente la durata totale, comprensiva di teoria e pratica, del corso obbligatorio per conseguire la “qualificazione iniziale”. Di queste 280 ore almeno 20 devono essere di guida individuale, di cui massimo 8, eventuali, su percorso speciale.
Ci troviamo dunque di fronte ad una tale serie di errori di comprensione e interpretazione di leggi e direttive che, proprio perché compiuti senz’altro in buona fede, ci fanno dubitare della capacità del proponente di condurre una Scuola Guida. Luogo nel quale la normativa, quella da cui dipende la sicurezza di tutti peraltro, occorre non solo conoscerla ma addirittura insegnarla.


11. MODIFICHE IN CORSO AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Premesso che:

1. In data 23/4/07 la Consulta Ambiente del Comune di Modena, organismo che raggruppa tutte le principali associazioni ambientaliste locali, ha presentato alla Provincia di Modena e alla Regione Emilia Romagna proposta di istituzione di nuova area protetta che comprenda tutta la zona nella quale si vuole costruire l'autodromo di Marzaglia
2. La proposta è attualmente in fase di valutazione, essendo stata elaborata in ottemperanza alla Legge Regionale 6/2005 che prevede che le associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, in fase di elaborazione da parte della Regione del Programma Triennale Regionale per le Aree Protette – fase nella quale ci troviamo tuttora - possano presentare richiesta di modifica dei confini o istituzione ex novo di dette aree.

3. Che il Consiglio Provinciale ha deciso, con delibera n.160 del 13 luglio 2005, di dare vita ad un processo di aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), il principale strumento di pianificazione che definisce l’assetto del territorio, è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale.

4. Che tale fase di aggiornamento è tuttora in corso

5. Che il nuovo PTCP dovrà recepire, per esempio ma non esclusivamente, il Piano Regionale di Tutela delle Acque, che interessa direttamente il progetto

SI OSSERVA CHE


Sarebbe opportuno sospendere la Valutazione di Impatto Ambientale in corso fino all’approvazione degli strumenti di pianificazione citati. Qualora ciò non fosse tecnicamente possibile, sarebbe opportuno optare per l’alternativa zero e poi riesaminare il progetto dopo l’aggiornamento con le modifiche che saranno imposte dai suddetti strumenti.



12. VANTAGGI DELL’ALTERNATIVA ZERO

Esaminando l’alternativa zero il proponente elenca una serie di svantaggi che, a suo dire, patirebbe la città dalla scelta di non realizzare l’opera in questione. Naturalmente ciò è perfettamente comprensibile e lungi da noi sindacare le legittime aspettative e priorità che ciascuno vede nell’uso del territorio. E anche, perché no, i propri legittimi interessi personali e aspettative di guadagno economico. Ma ci si lasci altrettanto osservare come l’alternativa zero sia l’unica opzione che avrebbe un bilancio ambientale in positivo, liberando l’area per un successivo ampliamento del bosco di pino strobo o del progetto bosco-fattoria e soprattutto restituendole la naturale destinazione a polmone verde della città, che già era stata individuata dalla Provincia di Modena e dai comuni di Campogalliano, Rubiera e Modena nel lontano 1984, con lo “Studio di fattibilità ai fini della realizzazione e della programmazione tecnico finanziaria del recupero e valorizzazione dell’area della cassa di espansione del fiume Secchia”. Lo alleghiamo alle presenti osservazioni perché possa costituire, per chi è chiamato a tutelare primariamente gli interessi della collettività tutta, fonte di ispirazione per le decisioni dell’oggi.








ALLEGATO AL PRESENTE DOCUMENTO : CD ROM contenente “Studio di fattibilità ai fini della realizzazione e della programmazione tecnico finanziaria del recupero e valorizzazione dell’area della cassa di espansione del fiume Secchia” in formato pdf

2 commenti:

  1. Mancano gli allegati! Che superficialità, che incompletezza...

    (Se poi non fanno una pista ma un campo da golf, che inquina anche di più, io e te ci andiamo a giocare e pago io).

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